Procedure per la pianificazione dei trasferimenti ad istanza di parte a carattere ordinario dei sottufficiali.

da | Generale, Morale e Welfare, Personale, Pianificazione

Il tema che la Federazione Lavoratori Militari vuole affrontare con la presente è di delicata natura e motivo di rilevanti questioni aventi ad oggetto il contemperamento tra le esigenze di Forza Armata e quelle a carattere personale degli appartenenti alla stessa.

La finalità di questa lettera è il voler proporre una soluzione, peraltro già precedentemente applicata, per andare incontro alle aspettative del personale tutelando la capacità operativa/funzionale degli EDRC interessati.

Nello specifico, si fa riferimento alle circolari applicative sulle istanze di parte dei sottufficiali, emanate annualmente dallo Stato Maggiore dell’Esercito.

E’ da notare una differenziazione al punto 6a, denominato “Criteri”, tra la circolare anno 2021, prot. n. M_DE24094 REG2021 0010602 del 02.02.2021, e la circolare anno 2022, prot. M_D AB62BE8REG2022 0028792 del 10.02.2022.

Nella prima a cui si fa riferimento, si dà titolo al sottufficiale utilmente collocato nella graduatoria di merito a mantenere tale posizione, al contrario di quanto accade con l’adozione del criterio utilizzato nella seconda circolare di riferimento in cui tale diritto viene meno.

I criteri della circolare applicativa anno 2021 consentono al militare di ottenere il trasferimento in seguito all’avvicendamento con altro personale, di pari requisiti, individuato dallo stesso Stato Maggiore nell’ambito delle pianificazioni d’impiego del personale in uscita dai corsi di formazione (Corso di Branca, Corso Marescialli e Corso Sergenti).

Quanto prima esposto risulta applicato anche nel caso in cui l’EDRC di appartenenza sia in Forza Effettiva complessiva inferiore al 100%.

Nella circolare applicativa anno 2022, «l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla Forza Effettiva (F.E.) complessiva dei rispettivi EDR di appartenenza, nonché al livello di alimentazione nella posizione organica posseduta dall’istante, in particolare:

‒ F.E. inferiore al 75%, il Dipartimento si riserva la facoltà di accogliere l’eventuale istanza di solo un Sottufficiale, in ordine di graduatoria di merito in uscita dall’Ente; il ‒ F.E. compresa tra il 75% e il 100%, sarà disposto l’eventuale trasferimento, a discrezione del Dipartimento e salvo differenti valutazioni, dei primi “2” Sottufficiali in ordine di graduatoria di merito;

‒ F.E. > 100%, sarà disposto, a discrezione del Dipartimento, l’eventuale trasferimento dei primi “n” Sottufficiali in ordine di graduatoria di merito, con “n” tale da mantenere comunque la citata F.E. a valori complessivi superiori al 100%.

Esplicando quanto esposto, la circolare dell’anno 2022 non consente lo scorrimento consequenziale della graduatoria.

Difatti per ogni città vengono stilate più graduatorie, una per ogni incarico previsto dalla circolare applicativa.

Ad esempio, nel caso in cui vi siano tre militari aventi la stessa sede di servizio collocati rispettivamente al primo posto (quindi vincitori) in ognuna delle graduatorie per città e incarico, se l’EDCR di appartenenza ha una forza effettiva inferiore al 75%, otterrebbe in concreto il trasferimento solo un sottufficiale dei tre, colui avente il maggior punteggio, pur essendo collocati tutti e tre al primo posto nella graduatoria specifica di merito.

Per i due posti vacanti di cui sopra verrà fatto uno scorrimento con i medesimi criteri, ossia occorrerà verificare se la forza del reparto del secondo in graduatoria per quella città sia inferiore o meno al 75%.

In sostanza potrebbe andare a ricoprire la posizione vacante anche il quarto o il quinto sottufficiale in graduatoria, magari più giovane e sicuramente avente minor punteggio, ledendo il diritto altrui.

E’ da denotare che non tutti gli anni vi è la possibilità da parte dei sottufficiali di presentare istanza per una specifica città associata ad un determinato incarico. In particolare si verifica la situazione in cui un sottufficiale con maggiore punteggio, anche primo in quella graduatoria, a causa della carenza organica del reparto di appartenenza non può ottenere il trasferimento pur avendo atteso per anni la possibilità di presentare domanda (5, 6, 7, ecc.).

Ottiene paradossalmente tale trasferimento il sottufficiale più giovane, anche quinto in graduatoria, che però non presta servizio in un reparto con carenze organiche.

Si crea un’importante discriminazione in un tema delicato che abbraccia il benessere del personale, bypassando la meritocrazia, i criteri di equità, minando la serenità di servizio di chi attende tanti anni, venendo meno il criterio che coniuga le esigenze di forza armata con quelle personali alla base della possibilità data, oggetto della circolare.

La Federazione Lavoratori Militari condivide la soluzione trovata nella circolare anno 2021 che ottimizzerebbe ed eliminerebbe la discriminazione precedentemente rilevata.

Il personale subisce una procedura facendosi carico della carenza organica. In merito, seppur in altro caso, ma che può definirsi analogicamente correlato e di riflesso per il principio citato, si è espresso precedentemente il TAR del Lazio e successivamente il Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1368/2021, enunciando quanto segue: «In altre parole, il mero riferimento alla scopertura d’organico del reparto di provenienza, potenzialmente fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio, non può giustificare, di per sé solo, l’adozione di un provvedimento di diniego».

La richiesta di trasferimento temporaneo era stata rifiutata motivando il rigetto a causa di esigenze organiche o di servizio legate ad un deficit di personale.

Cita quindi la carenza organica e il principio secondo il quale il singolo non può far fronte a provvedimenti (in riferimento alla casistica esposta in questa sede, il militare vincitore secondo ordine di graduatoria il quale non vedrà mai concretizzarsi tale posizione) che potrebbero trovare altra soluzione in situazioni possibili e verificabili con maggiore efficienza ed equità.

Per quanto sopra esposto la Federazione Lavoratori Militari, per il miglior coniugo tra esigenze di FF.AA. e quelle di carattere personale degli amministrati, vuole sensibilizzare lo Stato Maggiore dell’Esercito affinché venga preso in considerazione il voler adottare nelle nuove circolari il criterio di cui al punto 6a anno 2021, in quanto maggiormente meritocratico e favorevole per il personale senza andare ad intaccare le esigenze di servizio della stessa FF.AA..

Segreteria Nazionale FLM Esercito

LETTERA FLM-SN-(EI)

 

 

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