Congedo parentale Covid

da | COVID-19, family_support, Generale, Morale e Welfare

Congedo parentale COVID-19: procedura INPS per la domanda online di periodi retribuiti al 50% per malattia o quarantena di figli.

L’INPS proroga al 31 marzo 2022 la domanda per “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. 

 

 

La domanda si presenta in modalità telematica, nell’ambito dei servizi “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, accedendo con SPID. In alternativa, si può chiamare il Contact center al numero verde 803.164 o al numero 06 164.164  o rivolgersi ai patronati.

Per la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si accede alla procedura per le Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità, potendo scegliere (anche per figli con disabilità in situazione di gravità) tra:

  • “Congedo Parentale”
  • “Congedo Parentale su Base Oraria”,

Dopo aver inserito i dati anagrafici :

  1. nella pagina “Tipo richiesta” selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19”;
  2. spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”,;
  3. indicare il motivo del congedo e le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento;
  4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 31 marzo 2022.

Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria si clicca sull’opzione “Richiesta per congedo su base oraria” e dichiarare:

  • numero di giornate intere da fruire in modalità oraria;
  • periodo all’interno del quale tali giornate sono fruite in modalità oraria.

Nel caso in cui il periodo sia a cavallo tra due o più mesi, dovranno essere presentate due o più domande. La fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di congedo sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno.

Le domande possono avere a oggetto periodi antecedenti le domande stesse, purché ricadenti nell’arco temporale previsto dalla norma (dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 marzo). Ulteriori dettagli nella prima Circolare operativa INPS (la n. 189/2021) sul congedo e nell’ultimo Messaggio (il n. 74/2022) che ne prevede la proroga a fine marzo.

Restano ferme  le indicazioni contenute nella  circolare n. 189/2021 per figli  minori di anni 14 e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata (Legge 104) indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.

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