Whistleblowing: Le Nuove Regole per la Tutela dei Segnalanti in Italia
Il whistleblowing, termine che indica la segnalazione interna di illeciti e comportamenti scorretti, ha radici antiche che risalgono a civiltà storiche come l’antica Roma e la Grecia classica. Già nel Codice di Hammurabi (circa 1750 a.C.) si prevedevano incentivi per chi segnalava illeciti, mentre nell’Impero Romano i delatori venivano ricompensati per le denunce. Nel corso dei secoli, il concetto si è evoluto, arrivando negli Stati Uniti nel XIX secolo con il False Claims Act (1863), una delle prime leggi moderne a proteggere i segnalanti contro frodi al governo. Questa tradizione ha poi ispirato la legislazione europea e italiana contemporanea sul whistleblowing, con la legge 190/2012 e il successivo Decreto Legislativo 24/2023 che hanno ampliato le tutele.
Nel 2023 l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 attraverso il Decreto Legislativo 24/2023, introducendo un quadro normativo ampliato per il whistleblowing. La normativa impone a enti pubblici e imprese private con almeno 50 dipendenti l’obbligo di istituire canali interni di segnalazione sicuri e riservati, promuovendo così trasparenza e legalità. Sebbene non siano emersi cambiamenti legislativi sostanziali nel 2025, l’ANAC ha intensificato i controlli e fornito nuove linee guida in materia di anonimato e gestione delle segnalazioni.
Ambito di Applicazione e Soggetti Interessati
Tutti gli enti pubblici e le aziende private con più di 50 lavoratori medi annui devono istituire canali interni di segnalazione. L’obbligo si estende anche a settori particolarmente sensibili come la finanza o la sanità, anche per imprese di dimensioni minori.
Possono effettuare segnalazioni dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari e consulenti che vengano a conoscenza di violazioni di norme europee o nazionali lesive dell’interesse pubblico, come casi di corruzione, violazioni della privacy o data breach. Le tutele previste dalla normativa si estendono anche ai facilitatori e ai familiari dei segnalanti, proteggendoli da eventuali ritorsioni.
Canali Interni: Gestione e Requisiti
I canali di segnalazione devono essere gestiti da soggetti autonomi e adeguatamente formati, come il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nel settore pubblico, oppure l’Organismo di Vigilanza (OdV) o il Compliance Officer nel settore privato. È fondamentale che questi soggetti non si trovino in situazioni di conflitto di interesse (ad esempio, il DPO è escluso da questo ruolo).
La normativa prevede che il segnalante riceva un feedback entro 3 mesi dalla segnalazione. Qualora i canali interni risultino inefficaci, è possibile ricorrere ai canali esterni gestiti dall’ANAC. Per i gruppi societari è ammessa la centralizzazione del sistema di segnalazione presso la capogruppo, con libertà di scelta per il segnalante.
Applicazione alle Forze Armate
Il personale delle Forze Armate è tutelato dall’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001, che si applica ai militari in quanto dipendenti pubblici. La normativa garantisce protezione dalle ritorsioni per le segnalazioni di illeciti effettuate ai superiori gerarchici, all’ANAC o all’autorità giudiziaria.
L’ANAC riceve le segnalazioni esterne attraverso il portale dedicato. Per informazioni specifiche sul whistleblowing in ambito militare, il Ministero della Difesa mette a disposizione pagine dedicate sui propri siti istituzionali.
Link utili per le segnalazioni:
- Sul nostro sito: https://www.flm-militari.com/segnalazioni-illeciti-whistleblowing/
- Portale ANAC per segnalazioni generali: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing](https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
- Ministero della Difesa – Segnalazione illeciti: https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/responsabile/segnalazione-illeciti-whistleblowing/4142.html https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/responsabile/segnalazione-illeciti-whistleblowing/4142.html
- Whistleblowing AID: [https://www.difesa.it/aid/trasparenza/whistleblowing-aid/42568.html](https://www.difesa.it/aid/trasparenza/whistleblowing-aid/42568.html)
Tutele, Tempi e Sanzioni
La normativa prevede importanti tutele per i segnalanti, tra cui la nullità di eventuali licenziamenti o discriminazioni subite a seguito della segnalazione, con inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro. Le segnalazioni vengono archiviate e conservate per un periodo di 5 anni.
Per quanto riguarda le sanzioni, sono previste multe da 10.000 a 50.000 euro per la mancata conformità alla normativa. Nel 2025 sono state applicate le prime sanzioni per assenza di canali interni o ritardi nella gestione delle segnalazioni.
La disciplina del whistleblowing rafforza la cultura della legalità e della trasparenza, estendendosi pienamente anche al settore militare e garantendo così protezione a tutti coloro che, in buona fede, decidono di segnalare comportamenti illeciti nell’interesse pubblico.