La Corte dei Conti chiarisce: Riscatto dei Servizi Militari Pre-Ruolo e il Limite Quinquennale di Maggiorazione

Una sentenza cruciale per il personale militare e l’accesso al sistema pensionistico retributivo

Recentemente, la Corte dei Conti, riunita in Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ha emesso la Sentenza n. 8/2025, risolvendo una fondamentale questione di massima (iscritta al n. 858/SR/QM/SEZ). Questa decisione è di vitale importanza per il personale militare e per tutti coloro che intendono riscattare i periodi di servizio pre-ruolo al fine di accedere al più favorevole sistema di calcolo pensionistico.

La controversia, deferita dalla Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, riguardava l’interpretazione e l’applicazione del D.Lgs. n. 165 del 1997 (Art. 5, commi 1 e 3, e Art. 7, co. 3) in materia di maggiorazione dei periodi di servizio e il limite massimo dei cinque anni.

Il Contesto: Anzianità Contributiva e il Sistema Retributivo

Il caso specifico da cui è nata la questione vedeva il signor Giuseppe Zafarana cercare di riscattare vari periodi di servizio pre-ruolo (servizio di leva, corsi Allievi Sottufficiali A.M., corsi di specializzazione) per un totale di 20 mesi e 15 giorni. Il suo obiettivo era cruciale: sommare questi periodi ai 17 anni, 10 mesi e 13 giorni di anzianità contributiva che aveva maturato al 31 dicembre 1995, in modo da superare la soglia necessaria per l’accesso al sistema retributivo.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), tuttavia, aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che la valorizzazione dei periodi eccedenti i cinque anni era legata solo alla percezione di “relative indennità” (servizi operativi).

Il Conflitto Giurisprudenziale: Quando nasce il diritto?

Il nodo centrale del contrasto giurisprudenziale verteva su due punti fondamentali:

  1. Momento Costitutivo del Diritto: Il diritto alla maggiorazione e alla facoltà di riscatto (ex artt. 5 e 7 del D.Lgs. 165/97) sorge:
    • Orientamento Maggioritario (sostenuto dalla Procura Generale): Con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto (lo svolgimento dell’attività pre-ruolo), mentre la domanda amministrativa e il pagamento dell’onere sono solo le modalità operative per esercitare tale diritto. Questo approccio si fonda sul principio generale che, soprattutto in ambito previdenziale, un soggetto può avere diritto a una prestazione anche se non propone immediatamente la domanda.
    • Orientamento Minoritario (sostenuto dall’I.N.P.S.): Solo con la proposizione della domanda di riscatto e il completamento del procedimento (pagamento dell’onere), poiché per il servizio “comunque prestato” (Art. 5, co. 3) la maggiorazione è potenziale finché non viene riscattata.
  2. Limite Quinquennale: La facoltà di riscatto è consentita anche a chi ha già superato il limite massimo complessivo di cinque anni di supervalutazione, o tale limite è tassativo e verificabile alla data di presentazione della domanda?.

La Soluzione delle Sezioni Riunite

Il Collegio della Corte dei Conti ha ritenuto ammissibili e rilevanti i quesiti, data la sussistenza di un “conflitto orizzontale” che richiede un’interpretazione uniforme.

Principio 1: Il Diritto Sorge Ab Origine

Le Sezioni Riunite hanno accolto la tesi della Procura Generale e dell’orientamento maggioritario, stabilendo che il diritto alla maggiorazione e alla facoltà di riscatto sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto.

Questo principio si basa sul concetto di efficacia ab origine dei periodi riscattati. L’onere per il riscatto deve essere determinato tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, sia per il sistema retributivo (riserva matematica) che per quello contributivo (aliquote vigenti alla data della domanda). Il riscatto, pertanto, produce effetti giuridici ex tunc (retroattivamente), come se i contributi fossero stati acquisiti tempestivamente.

Principio 2: L’Applicazione del Limite Quinquennale (Art. 5, co. 3)

Risolvendo la seconda questione, la Corte ha stabilito che la verifica del rispetto del limite quinquennale non può essere ancorata alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda i “periodi di servizio comunque prestato” (riscattabili parzialmente a titolo oneroso ex Art. 5, co. 3):

  • La facoltà di riscatto è consentita anche a chi, al momento della domanda, ha già superato i cinque anni di maggiorazione (ottenuti per servizi operativi o riscatti precedenti).
  • Tuttavia, deve essere utilizzato un criterio cronologico di svolgimento di detti periodi di servizio.
  • Resta fermo il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione.

Ciò significa che il militare può optare per il computo a titolo oneroso dei periodi di servizio pre-ruolo (anche anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 165/1997, ovvero prima del 1° gennaio 1998) in luogo di periodi cronologicamente successivi caratterizzati da indennità, purché il totale non superi i cinque anni.

Principio 3: L’Eccezione Transitoria per i Servizi Operativi (Art. 7, co. 3)

Le Sezioni Riunite hanno chiarito l’applicazione della norma transitoria (Art. 7, co. 3), che si applica esclusivamente ai “periodi di servizio con percezione delle relative indennità” (i servizi operativi):

  • La valorizzazione di questi servizi è consentita anche oltre il limite massimo dei cinque anni complessivi.
  • Questa eccezione si applica unicamente con riguardo ai periodi di servizio che si collocano cronologicamente totalmente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 165/97 (cioè prima del 1° gennaio 1998).
  • Resta fermo il divieto di valorizzare periodi successivi a tale data oltre il quinquennio.

Impatto della Sentenza

Questa sentenza (n. 8/2025) risolve un contrasto pluriennale e consolida un principio fondamentale in materia previdenziale: la valorizzazione dei periodi di servizio pre-ruolo riscattati deve seguire la collocazione temporale effettiva del servizio svolto.

Per i militari, ciò conferma la possibilità di utilizzare il riscatto di periodi pre-ruolo (anche se la domanda è presentata tardivamente) per raggiungere l’anzianità contributiva necessaria (18 anni al 31 dicembre 1995) per assicurarsi il calcolo della pensione con il sistema retributivo. L’importante è che il limite massimo dei cinque anni complessivi di maggiorazione sia rispettato, verificando la maturazione alla data di entrata in vigore della norma.

 

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